Indice dei contenuti
- 1 Le caratteristiche del prestito ipotecario vitalizio
- 2 I requisiti previsti per ottenere un prestito vitalizio ipotecario
- 3 Le modalità di rimborso
- 4 I vantaggi del prestito ipotecario vitalizio
- 5 L'entità della cifra esigibile
Il prestito vitalizio ipotecario è una formula di finanziamento atipica. Che appartiene alla categoria dei cosiddetti equity loan, ossia a quelle soluzioni ritenute a metà strada tra il credito al consumo e il mutuo. In Italia è stato introdotto nel 2005, ma soltanto dieci anni dopo si è giunti, dal punto di vista giuridico, a disciplinare in modo capillare la materia. In pratica si considera una formula che rivolge soltanto a coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età. I quali devono anche poter vantare la titolarità dell’immobile dove risiedono. All’ente finanziatore si offre in garanzia l’ipoteca sull’immobile. Dopo il suo decesso i familiari hanno la facoltà di scegliere tra due modalità di rimborso, la cui disciplina si riporta in seguito. Di conseguenza la durata del prestito, che è legata alle aspettative di vita del beneficiario, non comporta l’obbligo di affrontare un tradizionale piano rateale.
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L’estinzione del prestito in esame si distingue per avvenire in una soluzione unica e in seguito al decesso del beneficiario. Il prestito è garantito da un’ipoteca. Di conseguenza la durata è variabile. Nel caso in cui la somma accreditata fosse cointestata al coniuge oppure al convivente, la durata del prestito verrebbe calcolata sul componente della coppia più longevo. Nel senso che il termine del prestito avverrebbe soltanto con la morte del coniuge, o convivente, superstite.
Le caratteristiche del prestito ipotecario vitalizio
Il beneficiario di un prestito ipotecario vitalizio deve obbligatoriamente iscrivere l’ipoteca nei confronti di un bene immobile, di cui ha la proprietà e la residenza. A seguito del suo decesso si procede all’estinzione del debito. Le modalità di rimborso sono due. L’una prevede che gli eredi paghino la somma dovuta e si ritornino alla piena titolarità del bene ereditato. L’altra invece impone la vendita dell’immobile da parte dell’ente finanziatore. I cui frutti si ritengono di spettanza dell’ente stesso, per la somma corrispondente al debito. Le eventuali eccedenze invece sarebbero di titolarità dei familiari del de cuius. Colui che diviene beneficiario della formula di prestito in esame ha la facoltà di estinguere il debito in qualsiasi momento. E di riscattare la piena titolarità della propria abitazione.
- Nei confronti di quelle coppie che risultano assieme, coniugate oppure conviventi, da almeno cinque anni, vige l’obbligo di iscrivere l’ipoteca dell’immobile dove entrambi risiedono in maniera abituale. La proprietà non è necessario che risulti in regime di contitolarità, quindi basta che soltanto uno ne sia titolare. L’importante è che ciascuno dei componenti abbia compiuto almeno il sessantesimo anno di età. Per quanto riguarda il contratto di prestito deve essere stipulato da tutti e due i coniugi o i conviventi.
I requisiti previsti per ottenere un prestito vitalizio ipotecario
Prima di ogni altra cosa è necessario aver compiuto il sessantesimo anno di età ed essere titolari di un immobile, che rappresenta la propria residenza abituale. A proposito dell’abitazione, è necessario che non sia stato già ipotecato in precedenza. In quanto la procedura prevede che l’ipoteca debba essere di primo grado. In secondo luogo è indispensabile presentare una serie di attestazioni. Alcune di esse sono le medesime pretese universalmente da ciascun ente creditizio investito di una domanda di prestito. Ci si riferisce al documento di identità e al codice fiscale. Altre invece sono specifiche e si richiedono soltanto nella soluzione di prestito sotto esame.
- Si parla del certificato contestuale o cumulativo e della relazione notarile preliminare. Il primo è un documento di notevole rilevanza, attraverso il quale si hanno una serie di informazioni anagrafiche e riguardanti lo stato civile in capo al richiedente. La seconda invece è una certificazione, redatta dal notaio, dove si descrive il bene immobile concesso in garanzia. In pratica si tratta di una documentazione indispensabile per dimostrare che sulla proprietà non esistano vincoli di alcun tipo, in grado di compromettere la possibilità di iscrivere su di esso un’ipoteca di primo grado.
Le modalità di rimborso
Nel momento in cui il beneficiario del prestito decede, coloro che risultano come eredi hanno la possibilità di scegliere tra due strade, come si è accennato in precedenza. La prima comporta l’estinzione del debito e la piena riappropriazione del bene immobile ipotecato. A proposito di questa opportunità, qualora la si scegliesse, la si dovrebbe comunicare all’ente creditizio entro un anno dalla morte del beneficiario. Mentre la seconda opzione è lasciata nelle mani dell’ente creditizio. In quanto dalla vendita dell’immobile acquisisce l’importo corrispondente al debito. I ricavi eccedenti si ricorda spettano agli eredi. Le prima modalità di estinzione, che comporta l’intervento degli eredi, si distingue a sua volta per avvenire secondo due possibilità differenti, a seconda delle scelte compiute in vita da parte del beneficiario. Quindi si presenta senza o con capitalizzazione.
Nella prima ipotesi il rimborso comporta esclusivamente il pagamento della quota capitale, in quanto il beneficiario del prestito, prima della sua morte, ha sostenuto gradualmente il pagamento degli interessi e delle spese. Nella seconda eventualità gli eredi avrebbero l’obbligo di pagare in una soluzione unica il debito, costituito delle spese, della quota interessi e della quota capitale. Si ricorda che le operazioni che conducono all’estinzione del debito, qualora il beneficiario fosse cointestatario del finanziamento, si potrebbero affrontare soltanto nel momento in cui il coniuge o il convivente più longevo decede.
I vantaggi del prestito ipotecario vitalizio
Il principale vantaggio di un prestito ipotecario vitalizio si rileva nel fatto che il beneficiario non deve sostenere un piano rateale canonico. E quindi ha la possibilità di muoversi con maggiore libertà. Oltretutto la durata del finanziamento dipende dalle aspettative di vita del beneficiario. Dunque finché non si verifica il decesso del destinatario della somma l’ente finanziatore non può rivendicare la restituzione del debito. Di contro, chi riceve la somma ha la facoltà di estinguere il debito in qualsiasi momento desideri. Le eventuali incombenze in capo al destinatario del prestito potrebbero derivare dall’obbligo di sostenere gli interessi e le spese, nel caso abbia scelto la soluzione del rimborso senza capitalizzazione.
Per quanto riguarda l’immobile concesso in garanzia, dal suo valore, oltre che dall’età del beneficiario, dipende l’entità della cifra esigibile. Dunque prima di concedere la cifra in prestito la banca incarica un perito al fine di determinarne il valore di mercato. Una volta che si riscontra la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, tra cui l’inesistenza di altre garanzie reali poste sull’immobile, si iscrive l’ipoteca. Ciò ovviamente non comporta alcun tipo di cambiamento nel tipo di utilizzo che ne può fare il beneficiario. In quanto gli rimane la piena disponibilità, tranne la possibilità di compiere delle azioni in grado di incidere sulla proprietà e il possesso. Anzi, nei confronti del titolare del bene, rimane ogni tipo di dovere, tra cui quello di continuare a pagare le tasse patrimoniali, come l’Imu e la tassa sui rifiuti.
L’entità della cifra esigibile
Com’è noto ad influire sull’entità della cifra richiedibile incidono il valore della casa su cui si iscrive l’ipoteca e l’età del beneficiario. Per quanto riguarda l’età, maggiore è il numero degli anni del beneficiario anni maggiore è l’importo che si può ottenere dal parte dell’ente finanziatore. In ogni caso non è possibile superare determinati limiti. In particolare non è possibile concedere una somma che vada oltre il 50% del valore del dell’immobile. E comunque non può mai essere concessa superare una cifra maggiore di 350mila euro.
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