Col passare del tempo un’abitazione, anche non eccessivamente vecchia, necessita di ricevere degli interventi di ristrutturazione. Ma il bisogno di agire diventa ancor più impellente quando l’immobile viene coinvolto in processi di deterioramento, in ragione dell’età avanzata o per l’esposizione continua agli effetti di agenti atmosferici particolarmente svantaggiosi. L’eventualità di porre in essere degli interventi diventa necessaria anche per l’esigenza di migliorare l’efficienza energetica della propria casa.
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Nonché quando si ha l’obiettivo di compiere degli allargamenti o dei semplici abbellimenti. In ogni caso per eseguire dei di ristrutturazione si deve disporre di una somma di danaro considerevole. Si tratta di cifre che nella maggior parte dei casi non si hanno a disposizione. Quindi risulta opportuno optare per la richiesta di un finanziamento. A tal riguardo, è possibile scegliere fra due alternative: richiedere un prestito ristrutturazione o accendere un mutuo ristrutturazione.
Le due fattispecie di finanziamento sono completamente diverse. La scelta fra le due soluzioni dipende sostanzialmente dal genere di intervento che si desidera compiere sulla propria abitazione. E dall’entità della cifra necessaria per realizzarlo. Nei prestiti per ristrutturazione di norma non si ha l’opportunità di acquisire più di cinquantamila euro. Il mutuo ristrutturazione invece prevede la facoltà di arrivare a disporre di un capitale notevole. La procedura, tuttavia, è più lunga e complessa. In quanto è indispensabile presentare una garanzia reale all’ente finanziatore, costituita dall’abitazione stessa su cui si intende intervenire.
Le peculiarità del mutuo ristrutturazione
La tipologia di finanziamento in esame rientra tra le formule finalizzate. Di conseguenza il beneficiario ha l’obbligo di utilizzare la somma in prestito soltanto per compiere dei lavori di ristrutturazione sull’immobile su cui vanta la titolarità. La procedura prevede che sul bene si costituisca un’ipoteca di primo grado, a favore dell’ente finanziatore che si coinvolge. La cifra che può essere finanziata si attesta sempre al di sotto di venti punti percentuali rispetto al valore dell’immobile. Esistono tuttavia delle banche che alzano questa soglia.
La stima dell’abitazione viene compiuta da un esperto nominato dall’istituto di credito. L’inchiesta da lui condotta determina il valore di mercato dell’immobile al termine della ristrutturazione. La durata del finanziamento dipende da una serie di parametri e dalla volontà delle parti. In ogni caso deve risultare all’interno di un lasso temporale che va da cinque a trent’anni.
Per quanto riguarda il tasso di interesse applicato, a seconda di una serie di parametri valutati dall’ente finanziatore, che prendono in considerazione anche la capacità di rimborso del cliente, può risultare misto, fisso oppure variabile. La documentazione richiesta dall’ente finanziatore dipende dal tipo di ristrutturazione che il cliente intende compiere.
Qualora si trattasse di una operazione di manutenzione ordinaria, si dovrebbe presentare il preventivo della ditta incaricata a svolgere le attività o di un professionista, su cui ricade il compito di dirigere i lavori. Se si trattasse di manutenzione straordinaria si dovrebbe esibire il progetto e l’autorizzazione del Comune dove sorge il bene. Nel caso in cui si trattasse di grandi opere, si avrebbe l’onere di presentare il progetto, una serie di certificazioni riguardanti la proprietà dell’immobile e la concessione comunale.
Inoltre il cliente sarebbe obbligato a presentare le documentazioni canoniche, che sarebbero richieste per la concessione di qualsiasi altra formula di prestito, in grado di rappresentare la condizione reddituale e patrimoniale del richiedente.
[/su_note]La costituzione dell’ipoteca
L’ipoteca è la garanzia reale che si offre all’ente finanziatore, indispensabile per lo svolgimento della procedura di finanziamento. Con essa si concede un diritto di prelazione a vantaggio dell’istituto di credito. In ragione di questo titolo, a seguito di una eventuale insolvenza del debitore, il finanziatore avrebbe la possibilità di trovare soddisfazione, in merito al credito vantato, attraverso vendita dell’immobile. La costituzione dell’ipoteca si perfeziona con l’iscrizione nei pubblici registri immobiliari. L’ipoteca, si ricorda, deve essere composta di una serie di elementi fondamentali, al fine di potersi ritenere valida. Ci si riferisce al titolo e quindi alla certificazione su cui si fonda la garanzia reale: il contratto di mutuo ristrutturazione. Che necessita di essere redatto alla presenza di un notaio come atto pubblico. La garanzia reale di cui si tratta deve poi avere delle informazioni riguardanti l’entità del capitale da garantire e il bene immobile cui si rivolge.
Si prevede anche l’aggiunta di un documento dove si rendono note le informazioni riguardanti le diverse parti coinvolte nella procedura e l’entità della somma concessa in prestito. La durata dell’ipoteca è ventennale. Di conseguenza nel caso in cui il finanziamento durasse di più sarebbe indispensabile rinnovarla. L’operazione di rinnovo si prevede che venga compiuta dall’ente finanziatore, non comportando alcuna tipo di spesa a carico del beneficiario del finanziamento.
Le modalità di erogazione del finanziamento
Una volta che si è giunti al termine della procedura, nel caso fosse andata a buon fine, il richiedente avrebbe diritto a ricevere il capitale. Gli è concessa, tuttavia, la possibilità di scegliere tra due alternative: ricevere il finanziamento in una soluzione unica oppure acquisire il capitale in maniera scaglionata. Nel primo caso egli avrebbe la gestione immediata dell’intera somma, da utilizzare per pagare l’azienda incaricata di svolgere la ristrutturazione. Mentre nella seconda ipotesi riceverebbe di volta in volta parti dell’importo complessivo, in occasione di una serie di scadenze pattuite con l’ente finanziatore.
La scelta fra queste alternative dipende sostanzialmente dalle modalità attraverso cui, il proprietario dell’immobile e l’impresa edile, hanno deciso di svolgere il lavoro e l’esecuzione dei pagamenti. Nella maggior parte dei casi si offre un acconto e in corso d’opera, in concomitanza con la conclusione di una serie di obiettivi prefissati, si svolgono i singoli pagamenti.
Nella fattispecie di prestito in esame si prevede che il beneficiario possa divenire destinatario di una serie di agevolazioni fiscali. In conclusione la procedura impone che egli sottoscriva una polizza assicurativa obbligatoria, la cui copertura si renderebbe effettiva nei casi in cui si verificasse l’incendio o lo scoppio, in grado di condurre il bene ad un danneggiamento irrimediabile. Se si verificassero eventi del genere la compagnia assicurativa pagherebbe il debito dovuto all’ente finanziatore, comportando la rottura di ogni tipo di vincolo tra il beneficiario e la banca.
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