Indice dei contenuti
- 1 I requisiti per ottenere il prestito vitalizio ipotecario
- 2 Le modalità di rimborso del prestito vitalizio ipotecario
- 3 Ulteriori peculiarità del prestito vitalizio ipotecario
- 4 Suggerimenti utili
Il prestito ipotecario vitalizio è una soluzione di finanziamento di recente concezione. Che si caratterizza per consentire a coloro i quali hanno superato il sessantesimo anno di età di accedere al credito, attraverso una particolare modalità. Si prevede in particolare di iscrivere l’ipoteca su un immobile. Ma non una tipologia qualsiasi, in quanto si riconsidera soltanto quello dove si ha la propria residenza abituale. L’ipoteca deve risultare di primo grado, ossia quel determinato bene non deve essere stato ipotecato in precedenti occasioni. La durata del prestito è legata alle aspettative di vita del beneficiario. A seguito del suo decesso, i familiari hanno la facoltà di scegliere se estinguere il debito e riappropriarsi dell’immobile, o venderlo in modo definitivo. Dall’alienazione, eseguita dall’ente finanziatore, si acquisirebbe la somma corrispondente al debito. Nel caso rimanesse del credito in eccesso ne avrebbero la titolarità gli eredi.
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La tipologia di finanziamento in esame può essere concessa solamente a coloro i quali sono titolari di un immobile dove si risiede normalmente. Il debito contratto con l’ente finanziatore è ammesso che possa essere estinto in qualsiasi momento, anche in anticipo rispetto ai termini contrattuali, determinando la riappropriazione piena del diritto di proprietà. Qualora il beneficiario avesse da almeno cinque anni una relazione di convivenza o si fosse sposato di nuovo, il bene immobile su cui iscrivere l’ipoteca, dovrebbe risultare quello dove entrambi risiedono in modo abituale. In ipotesi del genere occorrerebbe che il contratto di prestito fosse stipulato da entrambi i conviventi o coniugi. Si dovrebbe procedere in tal maniera anche nel caso in cui la titolarità ricadesse soltanto su uno dei due: entrambi i componenti della coppia devono avere almeno sessant’anni.
I requisiti per ottenere il prestito vitalizio ipotecario
Chi intende ricevere la tipologia di prestito di cui si tratta è necessario che abbia compiuto sessant’anni e sia titolare dell’immobile dove risiede. Il bene tuttavia non deve essere stato ipotecato in precedenti occasioni. Nel momento in cui si inoltra la domanda all’istituto finanziatore non è necessario palesare le motivazioni che si pongono alla base della richiesta. Né si riceve un vincolo di spesa, nel senso che la somma ricevuta può essere utilizza in ogni maniera, non trattandosi di una fattispecie di prestito assimilabile alla categoria dei prestiti finalizzati. Come si è accennato in precedenza, i successori, a seguito del decesso del beneficiario, hanno la possibilità di scegliere tra l’estinzione del debito, che comporta la riacquisizione dell’immobile, o consentire la vendita del bene da parte dell’ente finanziatore. Le somme in eccesso si ritengono di appartenenza dei familiari.
- Nel caso si scegliesse la prima opzione, si avrebbe l’obbligo di comunicarlo all’ente creditizio coinvolto, entro un anno dalla morte del destinatario del prestito. La domanda di prestito ipotecario vitalizio prevede la trasmissione di una serie di documenti all’ente finanziatore. Ci si riferisce innanzitutto alle certificazioni più comuni, richieste per attivare qualsiasi formula di prestito: il documento di identità e il codice fiscale. In secondo luogo si necessitano delle attestazioni specifiche, la cui esigenza si rintraccia soltanto nella soluzione di prestito in questione. In pratica si deve presentare il certificato contestuale o cumulativo, all’interno del quale è possibile risalire a diverse informazioni fondamentali, riguardanti la residenza, lo stato di famiglia e la nascita del richiedente. Infine, è indispensabile consegnare la relazione notarile preliminare. Che è una certificazione, attraverso la quale si identifica un immobile, in grado di provare la titolarità e l’assenza di trascrizioni su di esso, potenzialmente di ostacolo alla buona riuscita della procedura.
Le modalità di rimborso del prestito vitalizio ipotecario
A proposito della modalità di rimborso si ritengono praticabili due possibilità, come si è accennato in precedenza: senza capitalizzazione oppure con capitalizzazione. Nel primo caso il rimborso si definisce priva di capitalizzazione e si distingue per il fatto che il beneficiario affronta diverse spese e soprattutto gli interessi in modo graduale, prima del decesso. Nei confronti degli eredi, al termine del prestito, rimarrebbe soltanto l’obbligo di affrontare la spesa corrispondente alla quota capitale del finanziamento ricevuto. Mentre la restituzione integrale con capitalizzazione si compie nel momento in cui i familiari superstiti si trovano ad estinguere in una soluzione unica l’intero debito, costituito di una quota capitale, di una quota interessi e di diverse spese aggiuntive. In questa ipotesi si avrebbe l’obbligo di eseguire il rimborso entro un anno dalla morte del beneficiario.
- Si ricorda che la tipologia di prestito che si descrive prevede soltanto di iscrivere l’ipoteca su un immobile. Ciò comporta una serie di conseguenze sul piano giuridico. In particolare, per quanto riguarda le diverse imposte patrimoniali che incombono per il mantenimento del bene, devono continuare ad essere affrontate da parte del proprietario. Ci si riferisce nello specifico all’Imu o alla tassa sui rifiuti. Dunque l’ipoteca non comporta alcun tipo di riduzione di quelli che sono i propri doveri di proprietario. In quanto l’ipoteca è un diritto reale di garanzia, avente lo scopo di rassicurare chi eroga il prestito sulla possibilità di trovare soddisfazione dalla sua vendita, nel caso in cui debito non venisse estinto secondo le modalità prestabilite a livello contrattuale.
Ulteriori peculiarità del prestito vitalizio ipotecario
Per quanto riguarda la cifra che si può ottenere, a seguito della domanda di un prestito vitalizio ipotecario, dipende da una serie di fattori. In particolare, ad influire sull’importo che si può arrivare ad esigere, influisce il valore della casa e l’età del potenziale beneficiario. Si può affermare che la cifra richiedibile accresca in maniera proporzionale all’età elevata del richiedente. A tal proposito, è possibile affermare che l’importo massimo che si può arrivare a concedere si attesti in corrispondenza della metà del valore dell’immobile. Esiste tuttavia un limite che non può essere mai superato, coincidente con 350mila euro. Per quanto riguarda il valore del bene concesso in garanzia, l’ente creditizio che si coinvolge, incarica un perito al fine di determinarne un importo il più possibile attinente a ciò che si attesterebbe nel mercato immobiliare.
A proposito della durata del prestito vitalizio ipotecario è variabile, in quanto dipende dalle aspettative di vita del beneficiario del prestito. Quindi si prende come riferimento la durata della vita del cliente. Nel caso in cui nel contratto di prestito la somma concessa sia intestata anche al coniuge oppure al convivente del beneficiario, i termini di riferimento coinciderebbero con chi ha una vita più lunga.
Suggerimenti utili
Il prestito in esame è una tipologia di prestito atipica, il cui concepimento risale al 2005, quindi si ritiene ancora giovane e poco sperimentata. Tuttavia rappresenta una soluzione in grado di offrire numerosi vantaggi nei confronti del beneficiario. Perché non comporta l’assunzione di particolari obblighi, rintracciabili per esempio nell’onere di sostenere il piano di rimborso attraverso un rigido piano rateale. Oltretutto si basa sulla concessione di un proprio bene immobile in ipoteca, senza che su di esso si riducano le possibilità di utilizzo. E’ per di più garantito al cliente di estinguere il debito in ogni momento e di riacquisire la piena disponibilità del bene. E di conseguenza anche l’opportunità di poterlo alienare.
- Si ricorda infine che l’ente finanziario coinvolto non può pretendere la restituzione del prestito prima della morte del destinatario. Gli unici obblighi si riferiscono al pagamento degli interessi e delle spese, nel caso in cui si sia scelta la modalità di rimborso senza capitalizzazione.
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