Il prestito vitalizio ipotecario è una soluzione di finanziamento, non finalizzata, rivolta in modo esclusivo a coloro che sono titolari di un bene immobile ed hanno un’età superiore a sessanta. La formula in esame si distingue per escludere il beneficiario dall’obbligo di svolgere un piano di ammortamento canonico. E quindi di affrontare il pagamento periodico delle rate. Rimane una propria facoltà quella di estinguere il debito contratto con la banca in qualsiasi momento si desideri. Altrimenti, soltanto sugli eredi, a seguito del decesso del beneficiario, grava l’obbligo di porre in essere il rimborso. La somma concessa è dunque garantita dal bene immobile, sul quale di conseguenza si prevede la sottoscrizione di una ipoteca.
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Per ottenere questa tipologia di finanziamento occorre che l’immobile offerto in garanzia rappresenti la residenza abituale. Il bene inoltre non deve risultare già ipotecato. Nel corso del finanziamento la disponibilità dell’abitazione non viene in alcuna maniera diminuita o compromessa.
Quindi il beneficiario del prestito può continuare ad utilizzare la propria abitazione senza alcuna limitazione. A seguito del percepimento della somma di danaro, il beneficiario ha la facoltà di estinguere il debito in qualsiasi momento o di pagare soltanto gli interessi che maturano.
In alternativa la soluzione in esame prevede che i suoi eredi sostengano tutte le spese derivanti dal finanziamento, finendo per acquisire la piena titolarità del bene offerto in garanzia. Ma è concesso loro anche di percorre un’altra strada. Ossia di lasciare che l’ente finanziatore venda l’immobile e si appropri della somma necessaria per estinguere il debito.
Le caratteristiche del prestito ipotecario vitalizio
Il finanziamento in questione può essere ottenuto soltanto da parte di chi ha compiuto sessant’anni e risulta proprietario del bene immobile dove risiede in modo abituale. Il beneficiario non ha l’obbligo di palesare le proprie intenzioni in merito alla somma che richiede.
La durata del finanziamento è strettamente connessa con l’esistenza del beneficiario. Qualora la somma ricevuta fosse cointestata al coniuge (o al convivente), si prenderebbe come riferimento l’elemento della coppia che vive più a lungo. La procedura prevede, nell’ipotesi in cui il richiedente sia impegnato in una nuova relazione, di coniugio o di convivenza, da almeno cinque anni, che si offra in garanzia il bene immobile dove entrambi risiedono abitualmente. Il contratto di prestito deve essere poi sottoscritto da entrambi i componenti della coppia, purché abbiano tutti e due compiuto il sessantesimo anno di età.
A proposito della somma esigibile, si prevede che venga calibrata prendendo in considerazione due parametri: l’età del richiedente e il valore dell’immobile. In pratica, maggiore è l’età più alta è la cifra a cui è possibile ambire. Nel caso in cui il cliente avesse un’età di molto superiore a ottant’anni avrebbe la facoltà di poter arrivare a disporre di un capitale corrispondente alla metà del valore dell’immobile offerto in garanzia.
In ogni caso si prevede che non possa mai essere superato il limite di trecentocinquantamila euro. A proposito del valore dell’immobile, l’ente creditizio che si coinvolge, incarica un perito in grado di stimare esattamente il valore dell’abitazione.
Il ruolo degli eredi del beneficiario
Alla morte del beneficiario del prestito i suoi eredi svolgono un ruolo fondamentale. In quanto sono investiti dell’onere di estinguere il debito contratto dal defunto. Come si è accennato in precedenza, essi hanno la possibilità di scegliere tra due possibilità: pagare il debito oppure invitare la banca a vendere l’immobile. Nel primo caso sarebbero tenuti a manifestare la loro intenzione nei confronti dell’ente finanziatore entro dodici mesi dalla morte del beneficiario. Nella seconda ipotesi invece dovrebbero comunicare alla banca di voler procedere all’alienazione dell’abitazione. E di lasciare all’istituto di credito i proventi scaturiti dalla vendita, nella misura corrispondente al debito. Qualora rimanessero delle somme in eccedenza si riterrebbero di titolarità degli eredi. Che a loro volta dovrebbero dividersele in egual misura.
Qualora gli eredi decidessero di estinguere il debito avrebbero la possibilità di eseguire l’operazione in due modalità differenti, a seconda di come il beneficiario abbia deciso di gestire il debito a seguito del ricevimento del prestito: estinzione compresa di capitalizzazione o senza capitalizzazione. Il primo caso prevede la restituzione completa della cifra dovuta all’ente finanziatore, costituita della quota capitale e della quota interessi, nonché di altre spese scaturite dal finanziamento. La seconda ipotesi è percorribile soltanto quando il beneficiario già ha affrontato il pagamento degli interessi maturati e delle diverse spese, lasciando ai propri eredi soltanto l’onere di rimborsare il capitale.
Come si è sottolineato precedentemente, nel caso in cui la somma concessa in prestito fosse cointestata, la restituzione dovrebbe avvenire al termine dell’esistenza del coniuge o del convivente più longevo.
La documentazione da presentare
Per quanto riguarda la documentazione da presentare, è indispensabile prima di tutto esibire una serie di attestazioni canoniche, ossia quelle che vengono richieste in qualsiasi formula di finanziamento. Si parla del codice fiscale e del documento di identità, ovviamente in corso di validità. Nonché una certificazione che attesti lo stato di famiglia. E’ invece elemento peculiare della formula il deposito del cosiddetto certificato contestuale. Si tratta di un carteggio mediante il quale vengono rese note una serie di informazioni riguardanti il richiedente. In particolar modo sono contenute notizie di carattere anagrafico e sullo stato civile del richiedente.
Infine il potenziale beneficiario deve esibire la relazione notarile preliminare. Che consente di offrire all’ente creditizio una descrizione approfondita dell’immobile. Mediante questo documento si da la garanzia all’istituto di credito che non vi è un’ipoteca sull’immobile presentato in garanzia. Inoltre si da l’opportunità di conoscere le informazioni catastali e una serie di altre informazioni fondamentali: l’ubicazione, la descrizione dell’immobile, gli eventuali passaggi di proprietà che ci sono stati negli ultimi venti anni e i diversi dati inerenti al titolare del bene.
Prima di ricevere questo documento, tuttavia, l’ente finanziatore che si coinvolge invita un proprio perito a compiere una valutazione dell’immobile, al fine di rilevare se effettivamente rappresenti l’abitazione principale del cliente. Nel caso in cui la sua perizia andasse a buon fine, dovrebbe comunicare all’ente creditizio che la procedura può continuare. Dopodiché, sarebbe necessario presentare la relazione notarile preliminare.
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